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Formazione Obbligatoria: nuove regole per la sicurezza sul lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo stipulato tra Governo, Regioni e Province autonome, è stato rivisto il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una revisione che ha l’obiettivo di armonizzare e aggiornare i percorsi formativi già vigenti, garantendo standard nazionali minimi, verifiche efficaci e controllo sull’intero sistema.

“Le norme che interessano direttamente i settori di commercio, servizi e turismo riguardano i soggetti obbligati alla formazione sulla sicurezza (lavoratori, preposti, dirigenti, datori), che devono rispettare le scadenze per quanto riguarda gli aggiornamenti, anche su eventuali novità normative e tecniche” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli.

“Sono modifiche” – precisa la responsabile Area Formazione Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Cecilia Pellegrinetti – “che riguardano innanzitutto gli obblighi delle agenzie formative per l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi indirizzati a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Vale però la pena ricordare ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti alla sicurezza, che deve essere osservata l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione, passibile di verifica da parte delle autorità competenti”.

L’Accordo definisce infatti in modo preciso le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti. Introduce inoltre nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature e istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Vengono anche regolamentati l’organizzazione dei corsi, con limitazioni al numero di partecipanti, i requisiti minimi di frequenza, il rapporto numerico tra docente e discente, e le modalità di erogazione e di verifica finale. L’Accordo classifica poi chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa.
I corsi possono essere erogati in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning o in modalità mista, ma solo con requisiti tecnici e organizzativi ben definiti e non derogabili. Il numero massimo di partecipanti, inoltre, è di 30, mentre per le prove pratiche il rapporto è 1 docente ogni 6 discenti”.

📞 Vista la complessità e importanza della materia, consigliamo di contattare i nostri uffici per una consulenza gratuita, per verificare che certificazione in possesso dell’azienda sia stata ottenuta a norma di legge, o se sia invece necessario un adeguamento a al nuovo sistema

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